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Chi sorveglia il sistema: cosa chiede l'articolo 26, e cosa non chiede

Il regolamento non impone di nominare un responsabile dell'AI. Impone che la sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio sia affidata a persone con competenza, formazione e autorità, e che i lavoratori siano informati prima dell'uso.

Pubblicato il Fonti verificate il Grace & Partners

Nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale non esiste la figura dell'«AI Officer». Non c'è un articolo che imponga di nominarlo, non ci sono requisiti per ricoprire quel ruolo, non c'è un registro dove iscriverlo. Chi lo istituisce lo fa per ragioni organizzative proprie, che possono essere ottime: ma non è un adempimento.

Quello che il regolamento impone, e che spesso viene confuso con quella figura, è un'altra cosa.

La sorveglianza va affidata a qualcuno, con tre requisiti

L'articolo 26 elenca gli obblighi di chi utilizza un sistema ad alto rischio. Il paragrafo 2 dice che gli utilizzatori affidano la sorveglianza umana a persone fisiche che abbiano la competenza, la formazione e l'autorità necessarie, oltre al supporto necessario.

Sono tre requisiti, e il terzo è quello che viene dimenticato più spesso. Una persona competente e formata, ma senza l'autorità per fermare il sistema o ribaltarne l'esito, non soddisfa la disposizione: è un controllo che non può controllare.

Il paragrafo 3 aggiunge che questi obblighi non pregiudicano la libertà dell'utilizzatore di organizzare le proprie risorse e attività per attuare le misure di sorveglianza indicate dal fornitore. Il come resta dell'impresa; il che ci sia qualcuno, no.

Prima di usarlo sul lavoro, i lavoratori vanno informati

Il paragrafo 7 riguarda chi è datore di lavoro. Prima di mettere in servizio o usare un sistema ad alto rischio sul luogo di lavoro, l'utilizzatore che è datore di lavoro informa i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti all'uso di quel sistema. L'informazione è resa, dove applicabile, secondo le regole e le procedure previste dal diritto e dalla prassi dell'Unione e nazionali in materia di informazione dei lavoratori.

È un obbligo preventivo: si colloca prima dell'uso, non dopo.

Dall'altra parte: l'articolo 14

La sorveglianza umana ha anche un versante che riguarda chi il sistema lo fornisce. L'articolo 14 stabilisce che i sistemi ad alto rischio siano progettati e sviluppati in modo da poter essere sorvegliati efficacemente da persone fisiche durante il loro uso, con strumenti adeguati a comprenderne i limiti, interpretarne gli esiti e, quando serve, intervenire o interromperne il funzionamento.

Le due disposizioni si incastrano: il fornitore rende il sistema sorvegliabile, l'utilizzatore assegna la sorveglianza a qualcuno che possa esercitarla. Gli altri obblighi dello stesso articolo — istruzioni, log, informazione ai lavoratori — stanno in Registri e documentazione: cosa chiede il regolamento a chi utilizza.

Da quando

Gli obblighi dell'articolo 26 riguardano i sistemi ad alto rischio. Secondo il calendario ufficiale, le regole per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027; quelle per i sistemi incorporati in prodotti regolamentati dal 2 agosto 2028.

Il che significa che oggi, per la maggior parte delle imprese, questa parte del regolamento descrive un obbligo futuro, non uno scaduto.

Fonti

Questo articolo riporta cosa dicono le fonti citate. Non stabilisce se un obbligo riguardi una specifica azienda o un specifico sistema: quella valutazione dipende da cosa si usa, con quali dati e per quali finalità.