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Trasparenza: quali obblighi ricadono su chi usa un sistema, e quali no

L'avviso che si sta parlando con un sistema automatico e la marcatura dei contenuti generati sono obblighi del fornitore. A chi utilizza il regolamento chiede altro, e in casi definiti. Chi confonde i due lati finisce per cercare un adempimento che non ha.

Pubblicato il Fonti verificate il Grace & Partners

Gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 si applicano dal 2 agosto 2026. Sono fra i pochi che riguardano tutti, non solo i sistemi ad alto rischio, e sono anche quelli che vengono attribuiti più spesso alla persona sbagliata.

L'articolo si intitola «Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployer di determinati sistemi di AI». Nel titolo ci sono entrambi i ruoli, e il testo li tiene distinti paragrafo per paragrafo.

Quello che l'articolo chiede a chi fornisce

Il paragrafo 1 riguarda i fornitori: i sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche vanno progettati e sviluppati in modo che le persone siano informate di stare interagendo con un sistema di AI. Con un'eccezione esplicita: a meno che non sia evidente dal punto di vista di una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenuto conto delle circostanze e del contesto d'uso.

Il paragrafo 2 riguarda ancora i fornitori, compresi quelli di sistemi per finalità generali, che generano contenuti sintetici — audio, immagini, video, testo: gli output devono essere marcati in un formato leggibile dalla macchina e rilevabili come generati o manipolati artificialmente, con soluzioni tecniche efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui è tecnicamente possibile.

Quello che ricade su chi utilizza

Gli obblighi dei deployer stanno nei paragrafi successivi, e riguardano casi definiti — fra questi i sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica, e la diffusione di contenuti che costituiscono deepfake o di testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.

Non è, quindi, un obbligo generale di etichettare qualunque contenuto prodotto con l'aiuto dell'AI: le fattispecie sono delimitate, e prima di concludere che una riguardi la propria impresa vanno guardate una per una.

Il punto dove i due lati si toccano

Il confine fra i due ruoli non è fisso. Chi appone il proprio nome o marchio su un sistema già sul mercato è considerato fornitore ai sensi dell'articolo 25, con gli obblighi che ne conseguono — le tre circostanze sono elencate in Fornitore o utilizzatore: quando usare un sistema fa cambiare ruolo.

È il caso dell'assistente di terzi che sul sito si presenta con il nome dell'azienda: la domanda su chi debba dare l'avviso non si risolve guardando chi ha scritto il software, ma chi lo mette in servizio e sotto quale nome.

La data che si porta dietro un'eccezione

Il calendario segna il 2 dicembre 2026 come termine transitorio perché certi fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici, già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, si conformino al paragrafo 2. Non è una proroga generale dell'articolo 50, che si applica dal 2 agosto: riguarda quel paragrafo e quei sistemi. La scadenza, e che cosa comporta per chi fornisce, sono in Contenuti generati dall'AI: l'articolo 50 e la data del 2 dicembre.

Una nota sulla fonte

La pagina della Commissione che ospita l'articolo 50 riporta un avviso: la disposizione è stata modificata dall'AI Omnibus e il testo mostrato non è aggiornato. Le formulazioni qui riportate sono tradotte da noi, non stanno fra virgolette e non sostituiscono il testo vigente, che è il consolidato su EUR-Lex.