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Contenuti generati dall'AI: l'articolo 50 e la data del 2 dicembre

Gli obblighi di trasparenza si applicano da agosto; il 2 dicembre 2026 scade il periodo transitorio per la marcatura dei sistemi già sul mercato. Cosa riportano la Commissione, le linee guida e il codice di buone pratiche.

Pubblicato il Fonti verificate il Grace & Partners

Il 2 dicembre 2026 è la prossima data del calendario dell'AI Act. Riguarda i contenuti generati dall'intelligenza artificiale — testi, immagini, audio, video — ed è una delle date riportate più spesso in modo impreciso.

Per leggerla bene bisogna partire da una regola che si applica già.

Da agosto si applica l'articolo 50

L'articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce obblighi di trasparenza per chi fornisce e per chi utilizza alcuni sistemi di intelligenza artificiale. Secondo la Commissione europea si applica dal 2 agosto 2026.

Le linee guida pubblicate dalla Commissione distinguono gli obblighi in base al ruolo.

Chi fornisce il sistema deve:

  • progettarlo in modo che le persone siano informate esplicitamente quando interagiscono direttamente con un sistema di AI;
  • aggiungere ai contenuti generati o manipolati marcature leggibili da una macchina, che ne consentano il rilevamento.

Chi utilizza il sistema deve informare le persone quando sono esposte a:

  • strumenti di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica;
  • deepfake;
  • testi pubblicati su questioni di interesse pubblico senza revisione umana o controllo editoriale.

Cosa succede il 2 dicembre 2026

Il calendario ufficiale di attuazione, aggiornato dalla Commissione con le modifiche dell'AI Omnibus, indica il 2 dicembre 2026 come termine transitorio per alcuni fornitori di sistemi di AI — compresi i sistemi di AI per finalità generali — che generano contenuti sintetici ed erano già stati immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2: quello sulla marcatura.

Detto altrimenti: la regola sulla marcatura si applica dal 2 agosto 2026, e per i sistemi che erano già sul mercato prima di quella data i fornitori hanno tempo fino al 2 dicembre. Non è un rinvio generale dell'articolo 50.

Alla stessa data il calendario indica anche l'applicazione di nuovi divieti. Fra le novità dell'Omnibus la Commissione elenca il divieto dei sistemi che generano contenuti sessualmente espliciti e intimi non consensuali o materiale pedopornografico.

Non tutti i contenuti generati vanno dichiarati

La Commissione lo scrive esplicitamente: non tutto ciò che è generato o manipolato con l'AI deve essere etichettato. L'obbligo di dichiarazione a carico di chi utilizza i sistemi riguarda:

  • i deepfake: immagini, audio o video generati o manipolati che somigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che a una persona sembrerebbero autentici;
  • i testi generati o manipolati pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, che non sono passati da una revisione umana o da un controllo editoriale e di cui nessuno ha assunto la responsabilità editoriale.

E sono previste eccezioni:

  • per le opere evidentemente artistiche, creative, satiriche o di finzione, la dichiarazione si fa in modo adeguato, senza ostacolare la fruizione dell'opera;
  • per i testi, l'obbligo non si applica quando c'è stata revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica ha la responsabilità editoriale della pubblicazione;
  • l'obbligo non si applica quando l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati.

Il codice di buone pratiche

Il 10 giugno 2026 è stato pubblicato il codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'AI, redatto da esperti indipendenti con un processo facilitato dall'AI Office della Commissione.

Ha due sezioni: la prima riguarda i fornitori — marcatura e rilevamento dei contenuti — la seconda chi utilizza i sistemi — etichettatura dei deepfake e dei testi.

Sul suo valore, la Commissione precisa tre cose:

  • aderire è volontario, ma gli obblighi dell'articolo 50 restano obblighi di legge;
  • la Commissione e l'AI Board, dove siedono gli Stati membri, hanno confermato che il codice è uno strumento adeguato per dimostrare la conformità;
  • chi sceglie di non aderire deve dimostrare la conformità con altri mezzi, che le autorità di vigilanza del mercato valutano caso per caso.

Secondo la Commissione, entro la fine di luglio 2026 lo avevano sottoscritto circa 190 organizzazioni.

Le icone europee

Per etichettare i contenuti, l'Unione ha predisposto un insieme di icone di uso libero, parte integrante della seconda sezione del codice. Esistono in quattro varianti — nera, bianca, e le stesse con il 50% di trasparenza — e distinguono, fra l'altro, i contenuti interamente generati dall'AI da quelli parzialmente modificati.

La Commissione riporta anche un risultato dei test con gli utenti: l'icona è stata compresa meglio quando era accompagnata da un'etichetta testuale.

Chi vigila

Le linee guida indicano come responsabili dell'applicazione le autorità nazionali di vigilanza del mercato, l'AI Office per i sistemi sotto la sua supervisione e il Garante europeo della protezione dei dati quando fornitori o utilizzatori sono istituzioni dell'Unione.

In Italia la legge 23 settembre 2025, n. 132 affida la vigilanza sui sistemi di intelligenza artificiale all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, come riportato nel nostro articolo sulla legge italiana.

Da dove vengono queste informazioni

Il testo consolidato del regolamento si legge su EUR-Lex. Le date e le indicazioni riportate qui vengono dalle pagine ufficiali della Commissione europea — calendario di attuazione, linee guida sull'articolo 50, codice di buone pratiche con le relative domande e risposte, icone — tutte elencate fra le fonti in fondo. Quelle pagine sono in inglese: le formulazioni di questo articolo sono traduzioni nostre, non citazioni.

Questo articolo riporta cosa dicono le fonti. Non stabilisce se un certo contenuto vada dichiarato, né quale ruolo abbia un'azienda rispetto a un sistema: dipende da cosa si pubblica, con quale strumento e con quale controllo editoriale.