La legge italiana sull'AI: cosa dice la 132/2025
In vigore dal 10 ottobre 2025, integra il regolamento europeo dove il diritto dell'Unione lascia spazio agli Stati. Due disposizioni riguardano da vicino chi l'AI la usa in azienda.
Quando si parla di regole sull'intelligenza artificiale in Italia si pensa al regolamento europeo. Ma esiste anche una legge italiana, ed è in vigore da prima: la legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 ed efficace dal 10 ottobre 2025.
Si intitola «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale».
Non sostituisce il regolamento europeo
Lo dice la legge stessa, all'articolo 1: le sue disposizioni «si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689».
Il regolamento europeo è direttamente applicabile e prevale. La legge italiana interviene dove il diritto dell'Unione lascia spazio agli Stati — le autorità nazionali, alcuni settori, il diritto d'autore, il penale — e aggiunge principi propri.
Due disposizioni riguardano da vicino chi usa l'AI in azienda
La legge ha ventotto articoli e attraversa sanità, ricerca, pubblica amministrazione, giustizia, sport, diritto d'autore e codice penale. Due, però, parlano direttamente a un'impresa che l'intelligenza artificiale la utilizza.
Il lavoro (art. 11)
L'articolo si intitola «Uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro» e stabilisce che l'impiego in ambito lavorativo «deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali».
Poi c'è un obbligo di informazione, al comma 2:
Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
Il rimando è alla disciplina sull'informazione delle condizioni di lavoro. Il comma 3 aggiunge che l'uso dell'AI nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore, senza discriminazioni.
Le professioni intellettuali (art. 13)
Qui la legge pone due condizioni. La prima riguarda il perimetro: l'utilizzo «è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera».
La seconda riguarda il cliente:
Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Chi vigila, in Italia (art. 20)
La legge designa due Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, con compiti distinti.
All'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) spettano la promozione dell'innovazione e le funzioni «in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale».
All'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) spetta la vigilanza, «ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie», sui sistemi di intelligenza artificiale, oltre ai profili di cybersicurezza.
Restano inoltre autorità di vigilanza del mercato, per i rispettivi ambiti, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, secondo l'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento europeo.
I principi generali (art. 3)
L'articolo 3 elenca i principi cui devono conformarsi ricerca, sviluppo, adozione e utilizzo: rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà costituzionali, e poi «trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità».
Sono principi, non adempimenti con una scadenza. Ma sono il metro con cui si legge il resto della legge.
E il penale (art. 26)
Per completezza, perché se ne parla spesso: la legge modifica il codice penale. Introduce un'aggravante comune per il fatto commesso «mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale» quando questi «abbiano costituito mezzo insidioso», e un nuovo articolo 612-quater che punisce la diffusione senza consenso di immagini, video o voci falsificati con l'AI e «idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità».
Dove leggerla
Il testo pubblicato sta in Gazzetta Ufficiale; la versione vigente, con le modifiche successive se ve ne saranno, sta su Normattiva. Entrambi i link sono qui sotto.
Questo articolo riporta cosa dice la legge. Non stabilisce quali disposizioni riguardino una certa azienda: dipende da cosa fa, da come usa l'AI e in quale settore opera.
Fonti
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 — testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 — testo vigente su Normattiva
- Regolamento (UE) 2024/1689 — testo consolidato, EUR-Lex
Questo articolo riporta cosa dicono le fonti citate. Non stabilisce se un obbligo riguardi una specifica azienda o un specifico sistema: quella valutazione dipende da cosa si usa, con quali dati e per quali finalità.
Da leggere dopo
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- Chi sorveglia il sistema: cosa chiede l'articolo 26, e cosa non chiedeIl regolamento non impone di nominare un responsabile dell'AI. Impone che la sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio sia affidata a persone con competenza, formazione e autorità, e che i lavoratori siano informati prima dell'uso.